Art. 13.

                    Formazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
formera'   la   graduatoria   generale  di  merito  secondo  l'ordine
decrescente   della   votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato stabilita dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove  scritte,  della  votazione  conseguita  nel  colloquio  e  del
punteggio attribuito per i titoli.
    La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti  delle  preferenze  previste  dall'art. 12  del  bando,  verra'
approvata   dal  dirigente  dell'Ateneo  con  funzioni  di  direttore
amministrativo.  Essa  e'  immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi dell'Aquila. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di  pubblicazione di tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    Tale  graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Sara'   dichiarato   vincitore  del  concorso  il  candidato  che
risultera'  utilmente  inserito  nella graduatoria. Non si da luogo a
dichiarazioni di idoneita'.