Art. 9.

                       Svolgimento delle prove

    Per  lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di
cui  al  testo  unico  10 gennaio  1957,  n. 3,  e  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modificazioni  ed integrazioni.     Questa Universita' dara' notizia,
mediante  raccomandata con ricevuta di ritorno, del luogo, del giorno
e  dell'ora  in  cui  si  svolgeranno  le prove di esame, non meno di
quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.