Art. 9. Svolgimento delle prove Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di cui al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni. Questa Universita' dara' notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove di esame, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.