IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la realizzazione della parita' uomo-donna sul lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari; Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; Visto il decreto ministeriale 26 febbario 1999, concernente ulteriore rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, contenente il regolamento sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28; Vista la ministeriale del 14 maggio 1999, prot. n. 990, che dispone, tra l'altro, che nei criteri di valutazione delle commissioni giudicatrici non puo' essere inserita la congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con la tipologia dell'impegno didattico e scientifico, costituendo questo uno degli elementi in base al quale le facolta' potranno procedere alla chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei; Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa - depositate agli atti del responsabile del procedimento - per la copertura di quattro posti di professore universitario di prima fascia deliberate dai consigli di facolta' come appresso specificato: facolta' di giurisprudenza, delibera del 20 dicembre 1999, un posto; facolta' di economia, delibera del 21 dicembre 1999, due posti; facolta' di medicina veterinaria, delibera del 17 gennaio 2000, un posto; Vista la delibera del senato accademico del 24 gennaio 2000; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 luglio 1999; Considerato, pertanto, che i posti richiesti a concorso dalle facolta' trovano disponibilita' nei rispettivi organici e godono della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Decreta: Art. 1. Tipologia concorsuale Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi quattro posti di professore universitario di prima fascia presso le sottoindicate facolta' e per i settori scientifico-disciplinari come sotto indicati: Facolta' di giurisprudenza S.S.D. N18X - Diritto romano - un posto Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare. Facolta' di economia S.S.D. N05X - Diritto dell'economia - un posto Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare. S.S.D. P01B - Politica economica - un posto E' previsto un numero massimo di quindici pubblicazioni. Facolta' di medicina veterinaria S.S.D. V32A - Malattie infettive degli animali domestici - un posto Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare. Per la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto si rinvia all'allegato D che fa parte integrante del presente decreto.