Art. 10. Accertamento della regolarita' degli atti Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui il rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di cui sopra, rinviera', con suo provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la relativa regolarizzazione stabilendo a tal fine un apposito termine.