Art. 10.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati  e  li  trasmette  ai  competenti  organi  accademici per i
successivi  adempimenti. Nel caso in cui il rettore riscontri vizi di
forma,   entro   il   termine   di  cui  sopra,  rinviera',  con  suo
provvedimento  motivato,  gli  atti  alla commissione per la relativa
regolarizzazione stabilendo a tal fine un apposito termine.