Art. 12.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    Al  termine  dei  lavori  concorsuali, i membri delle commissioni
giudicatrici sono tenuti a restituire agli uffici dell'Universita' le
pubblicazioni  e  i  documenti dei candidati, i quali ritireranno gli
stessi  personalmente  o  mediante  delega  presso la Ripartizione 1a
Personale ed affari generali.