Art. 13. Documenti di rito per la nomina dei vincitori I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore. Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, i vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della comunita' europea, pena la decadenza del diritto alla nomina, dovranno far pervenire la seguente documentazione: 1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, o da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Il certificato dovra' essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero di codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato ovvero di altre pubbliche amministrazioni o di privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. La dichiarazione relativa al punto c) dovra' riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), ed e), deve invece dichiarare che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta. Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di valutazione comparativa, dovra' presentare nel termine dei trenta giorni sopra citato, pena la decadenza del diritto alla nomina i seguenti documenti: 1) certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un medico dell'A.S.L. dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sieroiogico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. 2) certificato di nascita; 3) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; ove il candidato sia residente in Italia, oltre al certificato anzidetto dovra' autocertificare anche la mancanza di condanne penali ed i carichi pendenti a suo carico; 4) certificato attestante la cittadinanza; 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici; I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il certificato di cui al punto 5 dovra' riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui il vincitore e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. .