Art. 13.

            Documenti di rito per la nomina dei vincitori

    I  candidati  risultati  vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
    Nel  termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, i
vincitori,  se  cittadini  italiani  o di altro Stato della comunita'
europea,  pena  la  decadenza  del  diritto alla nomina, dovranno far
pervenire la seguente documentazione:
      1)   certificato  medico  in  bollo  rilasciato  da  un  medico
militare,  o da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato
e'  fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente
da  imperfezioni  che  possono  comunque  influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
dovra'  contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente
da  malattie  che  possono mettere in pericolo la salute pubblica. Il
certificato dovra' essere di data non anteriore a sei mesi dalla data
della comunicazione dell'esito del concorso;
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968, n. 15 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) l'inesistenza   di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
        f) il numero di codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) gli  impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato ovvero
di   altre   pubbliche  amministrazioni  o  di  privati  e,  in  caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    La   dichiarazione   relativa   al   punto  c)  dovra'  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    Il  vincitore  che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c),  ed  e),  deve  invece  dichiarare  che  trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
    Il  cittadino  extracomunitario,  vincitore  della  procedura  di
valutazione  comparativa,  dovra'  presentare  nel termine dei trenta
giorni  sopra  citato,  pena  la  decadenza del diritto alla nomina i
seguenti documenti:
      1) certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un
medico  dell'A.S.L. dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del  servizio, con
l'indicazione   dell'avvenuto   accertamento   sieroiogico  ai  sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato dovra'
contenere  l'espressa  dichiarazione  che  il  candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
      2) certificato di nascita;
      3)   certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il candidato straniero e' cittadino; ove il candidato
sia  residente  in  Italia,  oltre  al  certificato  anzidetto dovra'
autocertificare  anche  la  mancanza  di condanne penali ed i carichi
pendenti a suo carico;
      4) certificato attestante la cittadinanza;
      5) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
    I  documenti  di  cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data
non  anteriore  a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
    Il  certificato  di cui al punto 5 dovra' riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
    I  certificati  rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana  devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  vincitore  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
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