Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo  di  studio  posseduto  dai candidati. Non possono partecipare
alle valutazioni comparative:
      a) coloro  che  siano  stati  esclusi dal godimento dei diritti
civili e politici;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      c) coloro  che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      d) i   professori   universitari   di  ruolo  di  prima  fascia
inquadrati  nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto  per  il  quale  e'  indetta  la procedura o nei settori affini
indicati all'art. 1;
      e) coloro  che  abbiano  gia'  presentato nell'arco di un anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,   cinque   domande   di   partecipazione   a   valutazioni
comparative,  esclusa  la  presente,  presso  questa  od  altre  sedi
universitarie.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.