Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed
identico  a  quello allegato alla domanda di partecipazione, dovranno
essere consegnate a mano unitamente alla domanda entro e non oltre le
ore tredici, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  -  4a  serie speciale, oppure inviate con apposito
plico raccomandato, contemporaneamente alla domanda di partecipazione
alla  procedura  di  valutazione  comparativa  entro il termine sopra
indicato.
    Il rispetto del termine perentorio di trenta giorni di cui sopra,
sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per i plichi
consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti.
    E'   facolta'   del   candidato   inviare  copia  delle  medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
    Sui  plichi  contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura  "Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione comparativa per
posti  di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere  indicati  chiaramente  la  sigla  e  il  titolo  del  settore
scientifico-disciplinare  e  la  facolta'  per  i quali l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo'  rendere  la  dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
    "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo   di   consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura  della provincia nelle quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15  e  dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di valutazione
comparativa  deve  fare pervenire, tanti plichi di pubblicazioni, con
annessi  elenchi, quante sono le procedure di valutazione comparativa
cui partecipa.