Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, dovranno essere consegnate a mano unitamente alla domanda entro e non oltre le ore tredici, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale, oppure inviate con apposito plico raccomandato, contemporaneamente alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa entro il termine sopra indicato. Il rispetto del termine perentorio di trenta giorni di cui sopra, sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per i plichi consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti. E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare e la facolta' per i quali l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi all'originale. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nelle quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve fare pervenire, tanti plichi di pubblicazioni, con annessi elenchi, quante sono le procedure di valutazione comparativa cui partecipa.