Art. 8. Ricusazione Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della composizione della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto del l'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva causa di ricusazione.