Art. 8.

                             Ricusazione

    Eventuali  istanze  di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni  previste  dall'art. 51  del  codice  di procedura civile,
devono  essere  proposte  al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione della commissione. Decorso tale termine e
comunque  dopo  l'insediamento  della  commissione  non  sono ammesse
istanze  di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta  purche'  anteriore  alla  data  di  insediamento  della
commissione,  il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto del
l'istanza  di  ricusazione  non  puo'  essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.