Art. 9. Adempimenti della commissione giudicatrice e prove d'esame Le commissioni giudicatrici, nominate come sopra riportato, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermineranno i criteri di massima e li consegnano al responsabile del procedimento di cui all'art. 13, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della facolta'. I criteri saranno pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori delle commissioni. Le commissioni, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche prenderanno in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'intemo della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. A tal fine si fara' ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. In ogni caso saranno valutati in maniera specifica: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato sosterranno una prova didattica, pubblica, nell'ambito di una disciplina del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e dal candidato stesso indicata, su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. Nelle procedure valutative a posti di professore ordinario sono esonerati dalla prova didattica anche i candidati che, all'inizio dei lavori della commissione, risultino vincitori dei concorsi a posti di professore associato, i cui atti siano gia' stati approvati con decreto ministeriale, ancorche' in attesa di nomina. Sono invece tenuti a sostenere la prova didattica coloro che gia' vincitori di concorso a professore associato, abbiano rinunciato alla nomina, e coloro che siano cessati dalla qualifica di professore associato. Per professore associato s'intende soltanto colui che rivesta tale qualifica nelle Universita' della Repubblica. A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte tre fra un congruo numero di temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. Il diario con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui la prova avra' luogo verra' notificato agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova stessa. Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Non saranno presi in esame le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova didattica. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria delibera assunta con la maggioranza dei suoi componenti dichiarera' inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei per il posto bandito. La commissione, conclusi i lavori consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel "bollettino ufficiale" del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.