Art. 9.

     Adempimenti della commissione giudicatrice e prove d'esame

    Le  commissioni  giudicatrici, nominate come sopra riportato, per
procedere     alla    valutazione    comparativa    dei    candidati,
predetermineranno   i   criteri   di   massima  e  li  consegnano  al
responsabile  del  procedimento  di  cui  all'art. 13,  il  quale  ne
assicura  la  pubblicita'  presso  la  sede  del  rettorato  e  della
facolta'.  I  criteri saranno pubblicizzati almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori delle commissioni.
    Le  commissioni,  nel  valutare  il  curriculum,  i  titoli  e le
pubblicazioni  scientifiche  prenderanno in considerazione i seguenti
criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazione;
      c) congruenza  dell'attivita'  del  candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura  ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'intemo   della  comunita'
scientifica;
      e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
    A   tal  fine  si  fara'  ricorso,  ove  possibile,  a  parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
    In ogni caso saranno valutati in maniera specifica:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Dopo   la   valutazione   dei   titoli   e   delle  pubblicazioni
scientifiche,  i candidati non appartenenti alla fascia di professore
associato  sosterranno  una prova didattica, pubblica, nell'ambito di
una disciplina del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
e   dal   candidato  stesso  indicata,  su  tema  da  assegnarsi  con
ventiquattro ore di anticipo.
    Nelle  procedure  valutative a posti di professore ordinario sono
esonerati dalla prova didattica anche i candidati che, all'inizio dei
lavori della commissione, risultino vincitori dei concorsi a posti di
professore  associato,  i  cui  atti  siano  gia' stati approvati con
decreto  ministeriale,  ancorche'  in  attesa  di nomina. Sono invece
tenuti  a  sostenere  la prova didattica coloro che gia' vincitori di
concorso  a  professore  associato, abbiano rinunciato alla nomina, e
coloro che siano cessati dalla qualifica di professore associato. Per
professore  associato  s'intende  soltanto  colui  che  rivesta  tale
qualifica nelle Universita' della Repubblica.
    A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte tre fra un congruo
numero  di temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
    Il  diario  con  l'indicazione  del luogo, del giorno, del mese e
dell'ora   in  cui  la  prova  avra'  luogo  verra'  notificato  agli
interessati  con  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento non
meno  di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova
stessa.
    Per  sostenere  la prova i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.
    Non   saranno   presi   in   esame   le  rinunce  pervenute  dopo
l'espletamento della prova didattica.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria delibera assunta con la maggioranza dei suoi
componenti dichiarera' inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei per il posto bandito.
    La  commissione,  conclusi  i lavori consegna al responsabile del
procedimento  gli  atti  concorsuali  in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
    La  relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "bollettino ufficiale" del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
    Gli  atti  della  commissione  sono  costituiti dai verbali delle
singole   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere la procedura di
valutazione  comparativa  entro  sei mesi dalla data di pubblicazione
del  decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola  volta  e  per  non  piu'  di  quattro  mesi,  il termine per la
conclusione  della  procedura  per  comprovati  ed eccezionali motivi
segnalati  dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano  imputabili  le  cause  del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.