Art. 10.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati  e  li  trasmette  ai  competenti  organi  accademici per i
successivi  adempimenti.  Nel  caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli  atti  alla  commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.