Art. 10. Accertamento della regolarita' degli atti Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.