Art. 12.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  membri  delle  commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali,  sono  tenuti a restituire agli uffici dell'Universita',
le pubblicazioni e i documenti dei candidati, i quali ritireranno gli
stessi  personalmente  o  mediante  delega  presso la 1a ripartizione
personale e affari generali.