Art. 4.

            Domande di ammissione dei candidati stranieri

    Per   partecipare  alla  valutazione  comparativa,  il  candidato
compila  il  modulo  della  domanda  (allegato B al presente decreto)
fornito   per  via  telematica  (http//www.unime.it/rippers/concorsi)
indicando  obbligatoriamente  il  codice di identificazione personale
(codice  fiscale)  e  ne  stampa  una  copia, in carta semplice, che,
debitamente  firmata,  deve  consegnare  a  mano  -  unitamente  alla
fotocopia  del  codice  fiscale  - a questa Universita' (ripartizione
personale)  entro  e  non  oltre le ore 13, a pena di esclusione, del
trentesimo  giorno  successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.  A  tal fine non fara' fede la data di compilazione per via
telematica.
    L'Universita' provvede alla validazione informatica delle domande
inviate per via telematica.
    La  copia  stampata  della domanda, invece che consegnata, potra'
essere  inviata  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore  di questo Ateneo (piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina) entro
il  termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
    Sui  plichi  contenenti  la  domanda  e  i  titoli  dovra' essere
specificata  la  dicitura:  "Procedura di valutazione comparativa per
posti  di  professore  universitario  di  ruolo  di seconda fascia" e
devono  essere  chiaramente indicati la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare  e  la  facolta'  per  i quali l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza si intende prorogata al primo giorno feriale utile.
    La  domanda  del  candidato  deve  contenere a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare   in   modo   univoco   la   facolta'   ed   il   settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  il candidato intende essere
ammesso.
    I   candidati   che   intendano   partecipare   alla  valutazione
comparativa   per   piu'   settori   scientifico-disciplinari  devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
    Nella  domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il  cognome  da  nubile,  il  nome  ed  il  cognome  acquisito con il
matrimonio.
    Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1) la cittadinanza posseduta;
      2)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      3)  di  godere  dei  diritti  civili  e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      4)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  lettera  d),  del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      6)  di  non essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda      fascia      inquadrato      nello     stesso     settore
scientifico-disciplinare  per  il quale presenta la domanda od in uno
di quelli ad esso affini indicati all'art. 1;
      7)   di   aver   rispettato  l'obbligo  previsto  dal  comma  4
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato.
    "Ogni   candidato,   a   pena  di  esclusione,  puo'  partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
    Il  candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento.
    La  mancanza  di  dichiarazione  di  cui  ai  punti  3),  6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
    Nella  domanda  deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
    Ogni    eventuale    variazione    dello   stesso   deve   essere
tempestivamente  comunicata  all'ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione.
    I  candidati  riconosciuti  handicappati devono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma  a  disguidi  postali  o  telegrafici,  a  fatto  di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
    Gli  aspiranti  che  siano in possesso di eventuali titoli devono
allegare alla domanda
      1)   curriculum   in  duplice  copia  della  propria  attivita'
scientifica  e didattica nonche' il curriculum dell'attivita' clinico
assistenziale  per  i settori scientifico-disciplinari per i quali e'
richiesto;
      2)  titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
      3)  elenco,  firmato  in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
      4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
    I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
    I cittadini dell'Unione europea possono:
      a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma   di   semplificazione   delle   certificazioni  amministrative
consentite  dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repub- blica n. 403/1998, compilando l'allegato C,
    oppure
      b) produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in  copia  dichiarata  conforme  all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    I  cittadini  extracomunitari  non residenti in Italia secondo le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono  produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Non   verranno   prese  in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando.