Art. 7.

             Costituzione della commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  e'  costituita  con  le  modalita'
indicate  nella  legge  3 luglio  1998,  n. 210  e  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
    La commissione e' nominata con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art. 4,  comma  1,  del decreto del
Presidente   della   Repubblica   19 ottobre   1998,   n. 390,  nella
commissione  giudicatrice  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.