Art. 9.

     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame

    Le  commissioni  giudicatrici,  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano,  senza  indugio,  al responsabile del procedimento di cui
all'art. 15,  il  quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del
rettorato  e  delle  facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri
sono  pubblicizzati  almeno sette giorni prima della prosecuzione dei
lavori delle commissioni.
    Per  valutare  il  curriculum  complessivo  del  candidato  e  le
pubblicazioni  scientifiche  la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale    del    candidato,   analiticamente
determinato nei lavori in collaborazione;
      c) congruenza  dell'attivita'  del  candidato con le discipline
ricomprese  nel  settore  scientifico-disciplinare  per  il  quale e'
bandita  la  procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare.
    Per  i  fini  di cui al precedente comma si fa anche ricorso, ove
possibile,   a   parametri   riconosciuti   in   ambito   scientifico
internazionale.
    Costituiscono,  in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
i candidati sostengono:
      1) una discussione sui titoli scientifici presentati;
      2)  una prova didattica pubblica, nell'ambito di una disciplina
del   settore   scientifico-disciplinare  oggetto  del  bando  e  dal
candidato  stesso  indicata,  su  tema  da  assegnarsi  con 24 ore di
anticipo.
    A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte tre fra un congruo
numero  di temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
    Il  diario  con  l'indicazione  del luogo, del giorno, del mese e
dell'ora   in  cui  la  prova  avra'  luogo  verra'  notificato  agli
interessati  con  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento non
meno  di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova
stessa.
    Per  sostenere  la prova i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.
    Non   saranno   prese   in   esame  le  rinuncie  pervenute  dopo
l'espletamento della prova didattica.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  dichiara  i  nominativi  di  non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
    La  commissione,  conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento,  gli  atti  concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
    La  relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali  e  collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
    Gli  atti  della  commissione  sono  costituiti dai verbali delle
singole   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' della
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
    Le  commissioni  giudicatrici  devono  concludere la procedura di
valutazione  comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto  rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola
volta  e  per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione
della  procedura  per  comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
presidente  della  commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano
conclusi  entro  la  proroga, il rettore, con provvedimento motivato,
avvia  le  procedure  per  la  sostituzione  dei componenti cui siano
imputabili  le  cause  del  ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.