Art. 9. Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori delle commissioni. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. Per i fini di cui al precedente comma si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati sostengono: 1) una discussione sui titoli scientifici presentati; 2) una prova didattica pubblica, nell'ambito di una disciplina del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e dal candidato stesso indicata, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte tre fra un congruo numero di temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. Il diario con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora in cui la prova avra' luogo verra' notificato agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova stessa. Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. Non saranno prese in esame le rinuncie pervenute dopo l'espletamento della prova didattica. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' della relazione riassuntiva dei lavori svolti. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.