Art. 6.

    Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto  decorre il termine di trenta giorni previsti dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,
da  parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze di ricusazione dei
commissari.  Decorso  tale  termine  e, comunque, dopo l'insediamento
della  commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari.
    Nelle   istanze   dovranno   essere   espressamente  indicate  le
commissioni  alle  quali  si riferisce ovvero l'articolo del presente
decreto quale essenziale riferimento.