Art. 10.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto il concorso ed
il  candidato  dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
    Il  lavoratore  dovra'  assumere servizio nella sede e nella data
stabilita dall'amministrazione universitaria.
    La  mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta
l'immediata  perdita  del  diritto  ad  essere  assunto  nella  nuova
qualifica, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.
    L'interessato,  entro  trenta giorni dalla data di assunzione del
servizio, dovra' presentare i documenti di cui al successivo art. 11.
    Al  vincitore  del concorso ammesso all'impiego sara' corrisposto
il    trattamento    economico   previsto   dal   vigente   C.C.N.L.,
corrispondente   alla  prima  qualifica  del  ruolo  speciale,  oltre
l'eventuale retribuzione individuale di anzianita' maturata nel ruolo
di  provenienza  nonche'  gli assegni spettanti a norma delle vigenti
disposizioni.
    Il periodo di prova e' determinato in mesi tre, non rinnovabili o
prorogabili,  secondo  quanto  previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei
dipendenti  del  comparto  universita', in vigore dal 21 maggio 1996.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio.  Durante  il periodo di prova il dipendente ha diritto alla
conservazione  del  posto  ed  in  caso  di mancato superamento della
prova,   a  domanda,  e'  restituito  alla  qualifica  e  profilo  di
provenienza.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  di  Perugia  per  un periodo non
inferiore a sette anni.