Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto il concorso ed il candidato dichiarato vincitore, verra' stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il lavoratore dovra' assumere servizio nella sede e nella data stabilita dall'amministrazione universitaria. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata perdita del diritto ad essere assunto nella nuova qualifica, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. L'interessato, entro trenta giorni dalla data di assunzione del servizio, dovra' presentare i documenti di cui al successivo art. 11. Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sara' corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., corrispondente alla prima qualifica del ruolo speciale, oltre l'eventuale retribuzione individuale di anzianita' maturata nel ruolo di provenienza nonche' gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni. Il periodo di prova e' determinato in mesi tre, non rinnovabili o prorogabili, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto universita', in vigore dal 21 maggio 1996. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. Durante il periodo di prova il dipendente ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, e' restituito alla qualifica e profilo di provenienza. Il dipendente, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio presso l'Universita' degli studi di Perugia per un periodo non inferiore a sette anni.