Art. 11. Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio Il concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto dal precedente art. 10 una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il possesso del requisito relativo al titolo di studio previsto dall'art. 2, del presente bando di concorso. Inoltre, dovranno essere prodotti in carta legale i seguenti documenti: 1) certificato rilasciato da una unita' sanitaria locale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 482/1968, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra' a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di stipula del contratto; 2) copia integrale dello stato matricolare, aggiornato alla data di stipula del contratto medesimo. Inoltre, il vincitore dovra' produrre anche la dichiarazione di opzione per la nuova qualifica. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il vincitore stesso sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. I candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui al presente articolo, purche' esibiscano il certificato di poverta', con la citazione degli estremi dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.