Art. 11.

   Presentazione dei documenti a seguito di assunzione in servizio

    Il  concorrente  dichiarato  vincitore, ai fini dell'accertamento
dei requisiti previsti, dovra' produrre entro il termine previsto dal
precedente  art. 10  una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  attestante  il  possesso del requisito relativo al titolo di
studio previsto dall'art. 2, del presente bando di concorso.
    Inoltre,  dovranno  essere  prodotti  in  carta legale i seguenti
documenti:
      1)  certificato  rilasciato  da  una  unita'  sanitaria locale,
ovvero  dall'ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza o da un
medico militare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la
precisazione  che  si  e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue,  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Gli
invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, altresi', ai sensi
dell'art. 19,   secondo   comma,   della   legge   n. 482/1968,   una
dichiarazione  legalizzata  da un ufficiale sanitario comprovante che
l'invalido,  per  la  natura  ed  il  grado  della  sua invalidita' o
mutilazione,   non   puo'  riuscire  di  pregiudizio  alla  salute  e
all'incolumita' dei compagni di lavoro; l'amministrazione sottoporra'
a  visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla
normativa  vigente,  in  data  non anteriore a sei mesi rispetto alla
data di stipula del contratto;
      2)  copia  integrale  dello  stato matricolare, aggiornato alla
data di stipula del contratto medesimo.
    Inoltre,  il  vincitore dovra' produrre anche la dichiarazione di
opzione per la nuova qualifica.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    Il  vincitore  stesso sara' invitato a regolarizzare entro trenta
giorni,  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  dell'invito, pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.
    I  candidati indigenti hanno facolta' di produrre in carta libera
i  documenti  di  cui  al  presente  articolo,  purche' esibiscano il
certificato   di   poverta',   con   la   citazione   degli   estremi
dell'attestato dell'autorita' di pubblica sicurezza.