Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    A  detto concorso sono ammessi i dipendenti appartenenti al ruolo
del  personale  dell'amministrazione  universitaria  della  settima e
ottava   qualifica   funzionale   dell'area   tecnico-scientifica   e
socio-sanitaria i quali:
      a) alla  scadenza  del  bando  di  concorso  abbiano  maturato,
rispettivamente,  almeno  otto  e  quattro  anni  di anzianita' nella
qualifica  di  appartenenza  e  che  siano in possesso del diploma di
laurea in scienze naturali o in scienze agrarie;
      b) sprovvisti del diploma di laurea di cui alla lettera a), che
abbiano  maturato  rispettivamente  alla scadenza del bando tredici e
nove  anni  di  anzianita' nella qualifica di appartenenza e siano in
possesso  del  diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
    L'esclusione  dal  concorso  per difetto dei requisiti prescritti
puo'  essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato
dell'amministrazione.
    L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.