Art. 2. Requisiti per l'ammissione A detto concorso sono ammessi i dipendenti appartenenti al ruolo del personale dell'amministrazione universitaria della settima e ottava qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria i quali: a) alla scadenza del bando di concorso abbiano maturato, rispettivamente, almeno otto e quattro anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e che siano in possesso del diploma di laurea in scienze naturali o in scienze agrarie; b) sprovvisti del diploma di laurea di cui alla lettera a), che abbiano maturato rispettivamente alla scadenza del bando tredici e nove anni di anzianita' nella qualifica di appartenenza e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato dell'amministrazione. L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.