Art. 7. Diario delle prove di esame Il diario delle prove d'esame, con l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno, verra' comunicato ai candidati, a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove una votazione di almeno 14/20 o equivalente. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova. L'avviso per la presentazione alla prova orale verra' dato ai singoli candidati ammessi, a mezzo raccomandata, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data in cui essi debbono sostenerla. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene una votazione di almeno 14/20 o equivalente. Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione stessa forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. Il punteggio complessivo delle prove di esame sara' dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte sommata alla valutazione conseguita nella prova orale. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione; b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'. I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.