Art. 7.

                     Diario delle prove di esame

    Il  diario  delle  prove d'esame, con l'indicazione dell'ora, del
giorno,  del mese e del luogo in cui le stesse si svolgeranno, verra'
comunicato ai candidati, a mezzo raccomandata, almeno quindici giorni
prima dell'inizio delle prove scritte.
    I  candidati,  ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso,  sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora
indicati nel precedente comma.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in  ciascuna  delle  prime  due prove una votazione di almeno 14/20 o
equivalente.
    I  candidati  che  conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data  comunicazione  con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
prova.
    L'avviso  per  la  presentazione  alla prova orale verra' dato ai
singoli  candidati  ammessi,  a  mezzo raccomandata, con almeno venti
giorni di anticipo rispetto alla data in cui essi debbono sostenerla.
    La  prova  orale  non  si  intende  superata  se il candidato non
ottiene una votazione di almeno 14/20 o equivalente.
    Le  sedute  della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della  prova  orale  sono  pubbliche;  al  termine  di ogni seduta la
commissione  stessa  forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
    Il  punteggio  complessivo  delle prove di esame sara' dato dalla
media  delle  votazioni  conseguite  nelle prove scritte sommata alla
valutazione conseguita nella prova orale.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere le prove di esame, i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) tessera   personale  di  riconoscimento  rilasciata  da  una
pubblica amministrazione;
      b)  tessera  postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita'.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.