Art. 8.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  abbiano  superato il colloquio, dovranno far
pervenire  a  questa  Universita',  entro  il  termine  perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
l'hanno   sostenuto,  i  documenti  in  carta  semplice,  oppure  una
dichiarazione   resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 ottobre 1998, n. 403, di cui agli allegati modelli B e
C,  attestanti  il  possesso  dei  titoli di preferenza, a parita' di
valutazione,   gia'   indicati  nella  domanda,  dai  quali  risulti,
altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine
utile  per  la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Tale  documentazione  non  e'  richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni  ne  siano  in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  su indicazione del
candidato.
    I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
      18)  i  coniugati  e  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.

                               Art. 9.


              Formazione, approvazione e pubblicazione
                della graduatoria generale di merito

    Esaurite  le  procedure  concorsuali,  con  decreto del direttore
amministrativo  sara'  approvata  la  graduatoria  di  merito secondo
l'ordine  dei punti della votazione complessiva riportata nelle prove
d'esame,  sommata  al  punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei
titoli,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze
previste  dall'art. 8 del presente bando; con lo stesso provvedimento
sara', inoltre, dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione
sospensiva   dell'accertamento   del   possesso   dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego.
    La graduatoria di merito, approvata dall'organo competente, sara'
pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia
-  Piazza  Universita',  1.  Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria stessa rimane efficace per un termine di diciotto
mesi.