Art. 8. Preferenze a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato il colloquio, dovranno far pervenire a questa Universita', entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui l'hanno sostenuto, i documenti in carta semplice, oppure una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, di cui agli allegati modelli B e C, attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni, su indicazione del candidato. I titoli che danno diritto a preferenza sono i seguenti: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito Esaurite le procedure concorsuali, con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata nelle prove d'esame, sommata al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del presente bando; con lo stesso provvedimento sara', inoltre, dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria di merito, approvata dall'organo competente, sara' pubblicata all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia - Piazza Universita', 1. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria stessa rimane efficace per un termine di diciotto mesi.