Art. 10.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Il  contributo  annuo  per  l'accesso  e la frequenza ai corsi di
dottorato  di  ricerca  secondo  le  condizioni economiche, reddito e
situazione  patrimoniale  possedute  nell'anno solare 1998 dal nucleo
familiare  convenzionale  dello  studente, sono determinate secondo i
seguenti parametri:
    Indicatore della condizione economica:

reddito inferiore a L. 23.294.250 (12.030,48 Euro)    1 componente;
      "             L. 38.823.750 (20.050,79 Euro)    2 componenti;
      "             L. 51.765.000 (26.734,39 Euro)    3 componenti;
      "             L. 63.153.300 (32.615,96 Euro)    4 componenti;
      "             L. 74.023.950 (38.230,18 Euro)    5 componenti;
      "             L. 83.859.300 (43.309,71 Euro)    6 componenti;
      "             L. 93.177.000 (48.121,90 Euro)    7 componenti.
    Coloro che avranno una situazione economica inferiore ai suddetti
parametri pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
800.000  (413,17  Euro);  coloro che avranno una situazione economica
superiore pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L.
1.500.000 (774,69 Euro).
    A  tali  importi sara' aggiunta l'imposta di bollo e il premio di
assicurazione.
    Detto  importo  e' da versare in due rate: prima rata: L. 800.000
(413,17  Euro)  oltre  al bollo e alla assicurazione, la seconda rata
per la differenza.
    Sono  esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite
su  fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3,  della  legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli extracomunitari borsisti
del Governo italiano.
    In  caso  di  rinuncia  agli studi, il dottorando che ha ottenuto
iscrizione  non  ha  diritto,  in  nessun caso, alla restituzione dei
contributi versati.