Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi Il contributo annuo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca secondo le condizioni economiche, reddito e situazione patrimoniale possedute nell'anno solare 1998 dal nucleo familiare convenzionale dello studente, sono determinate secondo i seguenti parametri: Indicatore della condizione economica: reddito inferiore a L. 23.294.250 (12.030,48 Euro) 1 componente; " L. 38.823.750 (20.050,79 Euro) 2 componenti; " L. 51.765.000 (26.734,39 Euro) 3 componenti; " L. 63.153.300 (32.615,96 Euro) 4 componenti; " L. 74.023.950 (38.230,18 Euro) 5 componenti; " L. 83.859.300 (43.309,71 Euro) 6 componenti; " L. 93.177.000 (48.121,90 Euro) 7 componenti. Coloro che avranno una situazione economica inferiore ai suddetti parametri pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L. 800.000 (413,17 Euro); coloro che avranno una situazione economica superiore pagheranno un contributo per l'accesso e la frequenza di L. 1.500.000 (774,69 Euro). A tali importi sara' aggiunta l'imposta di bollo e il premio di assicurazione. Detto importo e' da versare in due rate: prima rata: L. 800.000 (413,17 Euro) oltre al bollo e alla assicurazione, la seconda rata per la differenza. Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli extracomunitari borsisti del Governo italiano. In caso di rinuncia agli studi, il dottorando che ha ottenuto iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi versati.