Art. 12.

                         Dipendente pubblico

    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito richieste.