Art. 13.

                       Obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore   l'esclusione  ovvero  il  proseguimento  del  dottorato  di
ricerca.

                               Art. 14


     Modalita' di conseguimento del titolo di dottore di ricerca

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta e viene conferito dal Rettore dell'Universita' di Ferrara.