Art. 7. Graduatoria I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini extracomunitari titolari di borsa di studio concessa dal Governo italiano e i titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove d'esame, sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.