Art. 5.

                    Durata e programma del corso

    Il corso sara' articolato in piu' moduli per complessive 52 ore.
    Il  diario  di inizio del corso sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano.
    Le  lezioni  del  corso  sono tenute da docenti universitari o da
personale  con qualifica dirigente o funzionario o da persone di alta
qualificazione  scientifica  e professionalita' comprovata. I docenti
potranno  essere  in  tutto  o  in parte gli stessi che compongono la
commissione giudicatrice.
    Il  programma  del  corso sara' articolato in due parti distinte:
una  generale  ed  una specifica per il profilo messo a concorso come
sotto precisato.
A) Parte generale.
    Conoscenze generali:
      a) ordinamento generale (con particolare riferimento all'Unione
europea e allo Stato nazionale);
      b) riforma della pubblica amministrazione;
      c) ordinamento universitario e dell'Universita' di Cagliari;
      d) legislazione del lavoro e contratti;
      e) normativa in materia di sicurezza e tutela della salute;
      f) informatica e comunicazione: reti, posta elettronica.
    Competenze organizzative e relazionali:
      a) comunicazione e relazioni col pubblico;
      b) lavoro di gruppo;
      c) qualita' del servizio;
      d) valutazione e autovalutazione.
B) Parte specifica.
    Competenze professionali:
      a) la legge n. 241/1990 e il trattamento dei dati personali;
      b) il    decreto    legisaltivo    n. 29/1993    e   successive
modificazioni;
      c) le leggi Bassanini ed i riflessi per l'Universita';
      d) l'attivita' contrattuale - concetti generali;
      e) il controllo di gestione - concetti generali;
      f) informatica: base/office.
    La  frequenza  al corso e' obbligatoria: l'assenza dalle lezioni,
anche  giustificata,  superiore  ad  un  terzo  delle  ore prescritte
comporta  l'esclusione dal corso-concorso. Per coloro che siano stati
assenti  giustificati  entro  il  predetto  termine  potranno  essere
stabilite forme aggiuntive di verifica finale.