Art. 13.

                         Dipendente pubblico

    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di  ricerca  e'
collocato,  fin  dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del corso di
dottorato,  in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e puo'
usufruire  dell'eventuale beneficio della borsa di studio. il periodo
di  aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.