Art. 14. Tutela della privacy L'amministrazione universitaria, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali. L'interessato puo' fare valore nei confronti dell'Universita' il diritto di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.