Art. 14.

                        Tutela della privacy

    L'amministrazione   universitaria,  con  riferimento  alla  legge
31 dicembre  1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante  disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti,
si  impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo
per   fini   istituzionali   e  per  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali.
    L'interessato  puo' fare valore nei confronti dell'Universita' il
diritto di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.