Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    Possono  presentare  domanda  di partecipazione alla selezione di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti  di  eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici  negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano
in possesso del diploma di laurea ovvero di analogo titolo accademico
conseguito  all'estero,  preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche,   anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di
cooperazione  e  mobilita';  qualora  il  titolo  non  sia gia' stato
riconosciuto,  sara' il collegio dei docenti dei dottorato di ricerca
a  deliberare  sull'equipollenza  dei  titoli  accademici  conseguito
all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso.