Art. 8.

          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi

    Gli  iscritti  che non fruiscano della borsa di studio finanziata
dall'Universita', sono tenuti al pagamento del contributo annuo di L.
6.000.000,  ridotto  secondo  i criteri e i parametri del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive
modificazioni.