IL DIRIGENTE DEL REPARTO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  l'art. 13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
enti   di   ricerca   e   sperimentazione   (livelli   decimo-quarto)
sottoscritto il 7 ottobre 1996;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  delibera  della  giunta  amministrativa nell'esercizio
delle  funzioni  di consiglio di amministrazione per il personale del
17 marzo  1999,  con  la  quale  e'  stato stabilito, tra l'altro, di
bandire  un  concorso  interno  a  novantuno  posti  di sesto livello
professionale, profilo operatore tecnico;
    Ritenuto, conseguentemente, di poter procedere all'emanazione del
bando  di concorso interno, per titoli, per la copertura dei suddetti
novantuno  posti,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche  in  data  15 gennaio  1998  con il quale e' stata da ultimo
definita la dotazione organica complessiva dell'Ente;
    Accertata la vacanza dei posti da ricoprire;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso  interno,  per soli titoli, a novantuno
posti di sesto livello professionale, profilo operatore tecnico.

                               Art. 2.


                       Requisiti di ammissione

    Al  concorso  di  cui  all'art. 1  sono  ammessi  a partecipare i
dipendenti  di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso, rivestono il profilo di operatore tecnico,
settimo  livello  professionale,  e  hanno  maturato un'anzianita' di
effettivo servizio nel ruolo medesimo pari o superiore a sei anni nel
predetto   livello,   ivi   compresa   l'anzianita'  posseduta  nella
corrispondente qualifica funzionale del preesistente ordinamento.
    Sono  esclusi  dal computo dell'anzianita' i periodi trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia.
    I  candidati  sono  ammessi  con riserva al concorso. L'Ente puo'
disporre,   in   qualunque   fase   del   procedimento   concorsuale,
l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti prescritti.
L'esclusione e' disposta con decreto dirigenziale motivato.

                               Art. 3


                 Domande di partecipazione e titoli

    Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  redatte  in carta
semplice  in  conformita'  allo  schema allegato al presente bando di
concorso  (allegato  A),  e  indirizzate al Consiglio nazionale delle
ricerche  - Dipartimento del personale - Reparto II, Concorsi e borse
di  studio  -  Piazzale  Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, dovranno essere
presentate  direttamente  all'Ufficio accettazione corrispondenza dal
lunedi'  al  venerdi'  dalle ore 9 alle ore 18 o inviate col servizio
postale   mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  pena
l'esclusione dal concorso, entro e non oltre il termine perentorio di
trenta  giorni,  il cui computo inizia dal giorno successivo a quello
di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
    Delle   domande   presentate   a  mano  direttamente  all'Ufficio
accettazione  corrispondenza,  durante  il  normale orario di lavoro,
verra' rilasciata ricevuta.
    Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a
mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al  primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
    Ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 127/1997, la firma in calce
alla domanda non e' sottoposta ad autentica.
    La  mancanza  della  firma  in  calce  alla  domanda  comportera'
l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
    Non  si  terra' conto delle domande presentate o spedite oltre il
termine stabilito.
    Ai  sensi  dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione non assume alcuna
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazione dipendente da
inesatta  indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata   o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  e
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
    Alla  domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati
i  documenti  che  dimostrino  il  possesso  dei titoli utili ai fini
dell'attribuzione  del punteggio di merito, nonche' l'allegata scheda
relativa al curriculum sottoscritta dal candidato (allegato B).
    Saranno  valutati  solo i titoli prodotti in originale o in copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' resa ai
sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  conformemente all'allegato modello C, corredata di fotocopia
di un documento di identita' in corso di validita'.
      E'  possibile  altresi'  produrre,  in  luogo  del  titolo, una
dichiarazione  sostitutiva  della  normale  certificazione,  ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
    Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai  fini  del  concorso,  affinche'  la  commissione  possa utilmente
valutare i titoli ai quali si riferiscono.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o titoli gia'
presentati   al   Consiglio   nazionale   delle   ricerche   per   la
partecipazione ad altri concorsi.

                               Art. 4.


                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
dal  Presidente  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  sara'
composta  da  un  presidente  e due membri. Le funzioni di segretario
saranno   svolte  da  un  dipendente  di  livello  professionale  non
inferiore al sesto collaboratore di amministrazione.

                               Art. 5.


                          Titoli di merito

    La  valutazione  dei  titoli,  sara' effettuata dalla commissione
giudicatrice  sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le
categorie   e  con  il  punteggio  massimo  attribuibile  di  seguito
indicati:
      a) Frequenza    a    corsi    di   formazione,   addestramento,
specializzazione, con attestato, max punti 5;
      b) Professionalita'    acquisita,    autonomia    operativa   e
responsabilita'  assunte  nell'ambito delle funzioni espletate presso
il    Consigio   nazionale   delle   ricerche   o   altre   Pubbliche
amministrazioni (idoneamente documentate), max punti 20;
      c) Incarichi  speciali  formalmente  conferiti,  non rientranti
nelle normali mansioni d'ufficio, max punti 30;
      d) Anzianita'  nel  profilo  di  operatore tecnico ivi compresa
l'anzianita'  posseduta nella corrispondente qualifica funzionale del
preesistente ordinamento, max punti 10;
      e) Anzianita'  complessiva  di servizio nei ruoli del Consiglio
nazionale delle ricerche, max punti 10.
    La   commissione  esaminatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi.

                               Art. 6.


                        Graduatoria di merito

    Al  termine  dei  lavori  la commissione esaminatrice formera' la
graduatoria   di   merito  sulla  base  della  votazione  complessiva
riportata  da  ciascun candidato nella valutazione delle categorie di
titoli di cui al precedente art. 5.
    A parita' di votazione complessiva ha la precedenza il dipendente
con  maggiore  anzianita'  di  profilo  come indicato al punto d) del
precedente   art. 5.  In  caso  di  persistente  parita'  precede  il
dipendente con maggiore anzianita' di servizio, ed infine, in caso di
ulteriore parita', quello piu' giovane di eta'.