Art. 10.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno  ammessi, secondo l'ordine di graduatoria e
fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a concorso per
singolo corso di dottorato.
    In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli aventi diritto,
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.