Art. 17. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita' di studio e di ricerca programmate annualmente dal collegio dei docenti. La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti: a) maternita'; b) servizio militare ovvero servizio civile; c) grave e documentata malattia. E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi: 1) giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato; 2) attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva autorizzazione del collegio dei docenti; 3) assenze prolungate ed ingiustificate. Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi l'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.