Art. 17.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi  sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
di  studio  e  di  ricerca  programmate  annualmente dal collegio dei
docenti.
    La  frequenza  del  corso  di  dottorato  puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del collegio dei docenti:
      a) maternita';
      b) servizio militare ovvero servizio civile;
      c) grave e documentata malattia.
    E'  prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, nei seguenti casi:
      1)  giudizio negativo del collegio dei docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
      2)  attivita' lavorativa del dottorando svolta senza preventiva
autorizzazione del collegio dei docenti;
      3) assenze prolungate ed ingiustificate.
    Nei casi suddetti la borsa di studio viene interrotta ed e' fatto
obbligo  al borsista della restituzione dei ratei percepiti, relativi
l'anno per il quale e' stato emesso il provvedimento.