Art. 21.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di ricerca viene conferito dal magnifico
rettore  a  conclusione del corso a chi avra' conseguito risultati di
rilevante  valore scientifico documentati da una dissertazione finale
scritta  previo  superamento  di  un  esame  finale che potra' essere
ripetuto una sola volta.