Art. 9.

         Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi

    La  commissione  giudicatrice,  nominata  dal  magnifico rettore,
sentito il collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra
professori   e  ricercatori  universitari  di  ruolo  e  puo'  essere
integrata  da  non  piu'  di  due  esperti,  anche  stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche e private di
ricerca.
    La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con  soggetti  pubblici  o  privati,  finalizzate al finanziamento di
borse di studio.
    Nel   caso   di   dottorati   istituiti  in  seguito  ad  accordi
internazionali,  la  commissione  e'  integrata  secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
    La  commissione  giudicatrice  alla  fine di ogni seduta dedicata
alla   prova   orale  forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati  con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco   sottoscritto   dal   presidente  e  dal  segretario  della
commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento
presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate   le   prove  concorsuali  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti
gli atti del concorso all'ufficio dottorato di ricerca.
    Le graduatorie generali di merito verranno rese pubbliche con:
      1) affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo;
      2) affissione all'Albo dell'ufficio dottorato di ricerca;
      3)  pubblicazione al sito Internet dell'Universita' di Bologna:
http://www.unibo.it/infostud/continua/dott