Art. 9. Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi La commissione giudicatrice, nominata dal magnifico rettore, sentito il collegio dei docenti, e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo e puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento di borse di studio. Nel caso di dottorati istituiti in seguito ad accordi internazionali, la commissione e' integrata secondo le modalita' previste negli accordi stessi. La commissione giudicatrice alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove concorsuali la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e trasmette tutti gli atti del concorso all'ufficio dottorato di ricerca. Le graduatorie generali di merito verranno rese pubbliche con: 1) affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo; 2) affissione all'Albo dell'ufficio dottorato di ricerca; 3) pubblicazione al sito Internet dell'Universita' di Bologna: http://www.unibo.it/infostud/continua/dott