Art. 3.
    Ai  sensi  del  comma  12  dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 390/1998,  dalla  data  di  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del presente decreto direttorale di nomina delle
Commissioni   giudicatrici   decorrono   i   trenta  giorni  previsti
dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   21 giugno   1995,   n. 236,  per  la
presentazione  al  direttore,  da  parte  dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione  non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
      Pisa, 4 gennaio 2000
                                             Il direttore: Settis