Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
forma  la  graduatoria  di merito, sulla base della somma della media
dei  voti  riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella
orale e del punteggio attribuito ai titoli.
    Per  la  formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parita'  di punteggio, le disposizioni contenute nell'art. 5 - quarto
comma  - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
    A  tal  fine  i  candidati  che  intendano  far  valere titoli di
precedenza  o  preferenza,  in  quanto  appartenenti  ad  una  o piu'
categorie  previste  dall'art. 5  -  quarto  comma  - del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, dovranno produrre di loro iniziativa,
entro  e  non  oltre  quindici giorni dalla data di superamento della
prova  orale,  i  relativi  documenti in carta semplice attestanti il
possesso del requisito gia' indicato nella domanda.
    A parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale per merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che  abbiano prestato servizio a qualunque titolo,
per  non  meno  di  un  anno,  nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
      18)  i  coniugati  e  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli;
      19) gli invali ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  nelle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non
oltre  il  termine  suindicato.  A  tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio  postale  accettante.  I candidati possono avvalersi dei
titoli  stessi  anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
    La   graduatoria   finale   sara'   affissa   all'albo   pretorio
dell'Universita'  degli  studi  del  Molise; di tale affissione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
    Dal  giorno  successivo  a quello del suddetto avviso decorrono i
termini per eventuali impugnative.

                               Art. 9.


                       Assunzione in servizio

    Una  volta approvata la graduatoria, si procedera' all'assunzione
in  prova  del  relativo  vincitore  ed  all'immissione  in  servizio
mediante contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato.
    Il  candidato  dichiarato  vincitore  sara'  invitato,  entro  il
termine  di trenta giorni dalla data della stipulazione del contratto
di  lavoro  individuale, a produrre i seguenti documenti, fatta salva
la  facolta' di avvalersi dell'autocertificazione di cui all'allegato
C) al presente bando:
      1) estratto dell'atto di nascita;
      2)  certificato  comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea;
      3)  certificato  di godimento dei diritti politici; i cittadini
di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea devono presentare
il  certificato  del  godimento  dei  diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o provenienza;
      4)  certificato  del  casellario  giudiziale ovvero certificato
equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il  candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al
certificato   anzidetto,   devono  presentare  anche  il  certificato
generale del casellario giudiziale italiano;
      5)   originale   del   titolo  di  studio  prescritto  o  copia
autenticata  di  esso ovvero il documento rilasciato dalla competente
autorita' scolastica in sostituzione dell'originale;
      6)  copia  integrale  dello  stato  di servizio militare (per i
sottufficiali  o  militari  di truppa) o certificato di esito di leva
rilasciato  dal  Comune  (per  gli  aspiranti  dichiarati riformati o
rivedibili).  Coloro  che  sono stati esonerati dal prestare servizio
militare  possono  esibire  dichiarazione  in tal senso del distretto
militare competente o copia del congedo illimitato;
      7)  certificato medico (non e' ammessa l'autocertificazione) in
data  recente  rilasciato  dalla  A.U.S.L.  o da un medico militare o
dall'ufficiale  sanitario attestante la sana e robusta costituzione e
l'idoneita' fisica e psichica all'impiego.
    Qualora  il  candidato  sia  affetto  da qualche imperfezione, il
certificato  ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa
possa danneggiare l'attitudine al servizio.
    Nel  certificato  stesso  dovra'  essere  precisato  che e' stato
eseguito  l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7
della legge 26 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed
assimilati  dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, 2o comma, della
legge  2 aprile  1968,  n. 482,  una  dichiarazione legalizzata di un
Ufficiale  sanitario  comprovante  che  la  natura  ed  il  grado  di
invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute
ed  alla  incolumita'  dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli
impianti. Ai sensi dell'art. 22 della legge 5 aprile 1992, n. 104, il
candidato   che   e'   persona   handicappata   e'   esonerato  dalla
presentazione   della   sola   certificazione   di   sana  e  robusta
costituzione fisica;
      8) firma autenticata su fotografia recente;
      9)  dichiarazione, in data recente, attestante di non ricoprire
altri  posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici
o  di aziende private o, comunque, di non fruire di reddito di lavoro
subordinato  e  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'  richiamate  dall'art. 50  del  decreto  legislativo
n. 29/1993;  in  caso  affermativo, il candidato dovra' dichiarare di
optare  per  il  nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le
eventuali  indicazioni  concernenti le cause di eventuale risoluzione
di  precedente  rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata
anche se negativa.
    I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere,
inoltre,  di  data  non anteriore a sei mesi rispetto alla data della
richiesta dell'Universita' degli studi del Molise.
    Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel  termine sopraindicato, i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 8),
la  dichiarazione  di opzione nonche' copia dello stato matricolare e
sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  candidato  straniero e' cittadino devono essere conformi
alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e devono, altresi',
essere  legalizzati  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o consolari
italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Trascorsi   inutilmente   i  trenta  giorni,  e  fatta  salva  la
possibilita'  di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di
comprovato  impedimento,  non  si  da'  luogo  alla  stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia'  instaurati
all'immediata   risoluzione   dei   medesimi.   Comporta,   altresi',
l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
in  servizio  nel  termine stabilito, salvo comprovati e giustificati
motivi di impedimento.