Art. 8. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base della somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del punteggio attribuito ai titoli. Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a parita' di punteggio, le disposizioni contenute nell'art. 5 - quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine i candidati che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza, in quanto appartenenti ad una o piu' categorie previste dall'art. 5 - quarto comma - del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno produrre di loro iniziativa, entro e non oltre quindici giorni dalla data di superamento della prova orale, i relativi documenti in carta semplice attestanti il possesso del requisito gia' indicato nella domanda. A parita' di merito, i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli; 19) gli invali ed i mutilati civili; 20) militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. La graduatoria finale sara' affissa all'albo pretorio dell'Universita' degli studi del Molise; di tale affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. Art. 9. Assunzione in servizio Una volta approvata la graduatoria, si procedera' all'assunzione in prova del relativo vincitore ed all'immissione in servizio mediante contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, entro il termine di trenta giorni dalla data della stipulazione del contratto di lavoro individuale, a produrre i seguenti documenti, fatta salva la facolta' di avvalersi dell'autocertificazione di cui all'allegato C) al presente bando: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; 3) certificato di godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea devono presentare il certificato del godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 4) certificato del casellario giudiziale ovvero certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; 5) originale del titolo di studio prescritto o copia autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione dell'originale; 6) copia integrale dello stato di servizio militare (per i sottufficiali o militari di truppa) o certificato di esito di leva rilasciato dal Comune (per gli aspiranti dichiarati riformati o rivedibili). Coloro che sono stati esonerati dal prestare servizio militare possono esibire dichiarazione in tal senso del distretto militare competente o copia del congedo illimitato; 7) certificato medico (non e' ammessa l'autocertificazione) in data recente rilasciato dalla A.U.S.L. o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve far menzione e indicare se l'imperfezione stessa possa danneggiare l'attitudine al servizio. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 26 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, 2o comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un Ufficiale sanitario comprovante che la natura ed il grado di invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. Ai sensi dell'art. 22 della legge 5 aprile 1992, n. 104, il candidato che e' persona handicappata e' esonerato dalla presentazione della sola certificazione di sana e robusta costituzione fisica; 8) firma autenticata su fotografia recente; 9) dichiarazione, in data recente, attestante di non ricoprire altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o, comunque, di non fruire di reddito di lavoro subordinato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; in caso affermativo, il candidato dovra' dichiarare di optare per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta dell'Universita' degli studi del Molise. Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, nel termine sopraindicato, i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 8), la dichiarazione di opzione nonche' copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta, altresi', l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento.