Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La   partecipazione   alle   valutazioni   comparative   di   cui
all'allegato 1   e'  libera,  senza  limitazioni  in  relazione  alla
cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati.
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
      1) coloro  che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso   pubblica   amministrazione   per  persistente  insufficiente
rendimento;
      3) coloro  che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,   ai   sensi  dell'art. 127,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) i  professori  di  ruolo e ricercatori universitari di ruolo
inquadrati  nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura indicata all'art. 1;
      5) coloro  che  abbiano  gia'  presentato  nell'arco di un anno
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,   cinque   domande   di   partecipazione   a   valutazioni
comparative,  esclusa  la  presente,  presso  questa  od  altre  sedi
universitarie.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.