Art. 4. Domanda di ammissione dei candidati stranieri Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato compila il modulo della domanda (allegato B) fornito anche per via telematica (http//www.polimi.it/) indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale) e codice di riferimento indicato nell'allegato 1, ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano - unitamente alla fotocopia del codice fiscale - a questo Politecnico divisione gestione del personale - Settore concorsi personale docente, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 16, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto della Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica. La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra' essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al rettore di questo Ateneo, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita, codice di identificazione personale (codice fiscale) e codice di riferimento (allegato 1). I candidati dovranno inoltre indicare per la prova orale una o piu' lingue straniere, di cui obbligatoria e' la lingua inglese. Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la cittadinanza posseduta; 2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero del mancato godimento; 4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 5) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana; 6) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda di partecipazione; 7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento"; 8) i candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di L. 50.000 (25,82 euro) sul c.c. 60/9 agenzia 53 della Cassa di risparmio delle province lombarde, via Bonardi, 4 - 20133 Milano, codice ABI 6070, CAB 1787, indicando la causale: contributo per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario di ruolo presso il Politecnico di Milano. Non sono tenuti al versamento del contributo i candidati che rientrano nelle condizioni di indigenti. La mancanza delle dichiarazioni di cui ai punti 3), 6) e 7) e della ricevuta del versamento del contributo di cui sopra comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa. Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione. I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono inoltre allegare alla domanda: 1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica e didattica; 2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia; 3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalita' ci cui al successivo art. 5. 4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla domanda. I titoli debbono essere prodotti in carta semplice. I cittadini dell'Unione europea possono: a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C; oppure, b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o valutazioni comparative. Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.