Art. 4.

            Domanda di ammissione dei candidati stranieri

    Per   partecipare  alla  valutazione  comparativa,  il  candidato
compila  il  modulo  della domanda (allegato B) fornito anche per via
telematica   (http//www.polimi.it/)  indicando  obbligatoriamente  il
codice  di  identificazione  personale  (codice  fiscale) e codice di
riferimento  indicato  nell'allegato 1, ne stampa una copia, in carta
semplice,  che,  debitamente  firmata,  potra'  consegnare  a  mano -
unitamente  alla  fotocopia del codice fiscale - a questo Politecnico
divisione   gestione  del  personale  -  Settore  concorsi  personale
docente,  piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, nei giorni dal
lunedi'  al  venerdi'  dalle  ore  9  alle  ore  16, entro il termine
perentorio,  a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto della Gazzetta Ufficiale
-  4a  serie  speciale.  A  tal  fine  non  fara'  fede  la  data  di
compilazione per via telematica.
    La  copia  stampata  della domanda, invece che consegnata, potra'
essere  inviata  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore  di  questo  Ateneo,  piazza  Leonardo  da  Vinci, 32 - 20133
Milano,  entro il termine indicato. A tal fine fara' fede il timbro e
la data dell'ufficio postale accettante.
    Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo e'
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
    Nella  domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome,  data e luogo di nascita, codice di identificazione
personale (codice fiscale) e codice di riferimento (allegato 1).
    I  candidati  dovranno  inoltre indicare per la prova orale una o
piu' lingue straniere, di cui obbligatoria e' la lingua inglese.
    Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1) la cittadinanza posseduta;
      2) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      3) di  godere  dei  diritti  civili  e  politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero del mancato godimento;
      4) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  lettera  d),  del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      5) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;
      6) di  non  essere  professore  o  ricercatore universitario di
ruolo inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il
quale presenta la domanda di partecipazione;
      7) di   aver   rispettato   l'obbligo   previsto  dal  comma  4
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
        "Ogni  candidato,  a  pena  di  esclusione,  puo' partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa  prescelta.  Il  candidato  e'  escluso  dalla procedura,
successiva  alla  quinta,  per  la  quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento";
      8) i  candidati  sono inoltre tenuti a versare un contributo di
L. 50.000  (25,82  euro)  sul  c.c.  60/9  agenzia  53 della Cassa di
risparmio  delle  province  lombarde,  via Bonardi, 4 - 20133 Milano,
codice  ABI  6070,  CAB 1787, indicando la causale: contributo per la
partecipazione  alla  procedura  di  valutazione  comparativa  per la
copertura  di  due posti di ricercatore universitario di ruolo presso
il   Politecnico  di  Milano.  Non  sono  tenuti  al  versamento  del
contributo i candidati che rientrano nelle condizioni di indigenti.
    La  mancanza  delle  dichiarazioni  di cui ai punti 3), 6) e 7) e
della ricevuta del versamento del contributo di cui sopra comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
    Nella  domanda  deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
    Ogni    eventuale    variazione    dello   stesso   deve   essere
tempestivamente  comunicata  all'ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione.
    I  candidati  riconosciuti  handicappati devono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma  a  disguidi  postali  o  telegrafici,  a  fatto  di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
    Gli  aspiranti  che  siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
      1) curriculum   in   duplice   copia  della  propria  attivita'
scientifica e didattica;
      2) titoli  ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
      3) elenco,  firmato  in  duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' ci cui al successivo art. 5.
      4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
    I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
    I cittadini dell'Unione europea possono:
      a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma   di   semplificazione   delle   certificazioni  amministrative
consentite  dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure,
      b) produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in  copia  dichiarata  conforme  all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    I  cittadini  extracomunitari  non residenti in Italia secondo le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono  produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati  ad  altra  domanda  di  partecipazione  ad altro concorso o
valutazioni comparative.
    Non   verranno   prese  in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando.