Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione  comparativa  con l'elenco delle stesse firmato ed
identico  a  quello  allegato  alla  domanda di partecipazione, vanno
inviate  con  apposito  plico  raccomandato, o consegnate a mano alla
sede  indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici
entro  il  termine  perentorio  di  trenta giorni dalla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4a  serie
speciale "Concorsi ed esami".
    Solo   le   pubblicazioni   che   risultino   inviate,  in  plico
raccomandato o consegnato a mano esclusivamente, nel termine previsto
dal  precedente  primo  comma  saranno  prese in considerazione dalle
commissioni giudicatrici.
    E'   obbligo   per  il  candidato  di  inviare  ai  membri  della
commissione  copia  in carta semplice, ovvero su supporto informatico
ove  la  normativa  in  tema  di  semplificazione  amministrativa  lo
consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione;
la  copia  in  carta  semplice  dei  lavori  scientifici  inviati  ai
commissari  deve  essere  corredata  da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  (autocertificazione) con la quale l'autore
attesti la conformita' all'originale di quanto presentato, nonche' la
data  ed  il luogo di pubblicazione dei lavori; per i lavori stampati
in  Italia  occorre,  altresi',  attestare  l'avvenuto deposito dello
stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica.
    Sui  plichi  contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura  "Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione comparativa per
posti  di ricercatore universitario di ruolo e devono essere indicati
chiaramente     la     sigla     e     il    titolo    del    settore
scientifico-disciplinare,  la  facolta'  per  il  quale l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome,  l'indirizzo  del
candidato, il codice di riferimento (allegato 1).
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme,  oppure  puo'  rendere  la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
    Per  i  lavori stampati all'estero deve risultare la data e luogo
di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono essere
adempiuti  gli  obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
        "Ogni   stampatore  ha  l'obbligo  di  consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazioni  quattro esemplari alla
prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure   da   autocertificazione   del  candidato  sotto  la  propria
responsabilita',  ai  sensi  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte  in  una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese,
tedesco  e  spagnolo.  I  testi prodotti possono essere presentati in
copie  dattiloscritte  insieme  con  il  testo  stampato nella lingua
originale.