Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa con l'elenco delle stesse firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno inviate con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano alla sede indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Solo le pubblicazioni che risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano esclusivamente, nel termine previsto dal precedente primo comma saranno prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. E' obbligo per il candidato di inviare ai membri della commissione copia in carta semplice, ovvero su supporto informatico ove la normativa in tema di semplificazione amministrativa lo consenta, dei lavori scientifici prescelti ai fini della valutazione; la copia in carta semplice dei lavori scientifici inviati ai commissari deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (autocertificazione) con la quale l'autore attesti la conformita' all'originale di quanto presentato, nonche' la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori; per i lavori stampati in Italia occorre, altresi', attestare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario di ruolo e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico-disciplinare, la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome, l'indirizzo del candidato, il codice di riferimento (allegato 1). Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme, oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi all'originale. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazioni quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi prodotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.