Art. 5. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 4, disporra' complessivamente di 30 punti cosi' ripartiti: 15 punti per i titoli; 15 punti per il colloquio. Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione fino ad un massimo di punti 3; b) altri titoli fino ad un massimo di punti 5; c) attivita' lavorativa pertinente fino ad un massimo di punti 7. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la suddivisione dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna categoria di titoli prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. La commissione esaminatrice in seguito alla valutazione dei titoli presentati dai candidati e in seguito al colloquio di cui all'art. 2 del presente avviso formulera' la graduatoria di merito sulla base della somma delle votazioni conseguite nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A parita' di valutazione complessiva, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni in materia di preferenza e precedenza nelle assunzioni ai pubblici impieghi. Avellino, 27 gennaio 2000 Il direttore