Art. 6.
    La  commissione  giudicatrice  formera'  la graduatoria di merito
della  selezione secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo
conseguito dai candidati.
    A   parita'   di   votazione   complessiva  si  applicheranno  le
disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 487
e successive modifiche ed integrazioni.