Art. 3.
    La selezione e' per titoli e colloquio.
    La  valutazione dei titoli e' effettuata sulla base dei documenti
prodotti dai candidati e per le categorie di seguito elencate:
      1) titolo di studio ed altri titoli pertinenti;
      2)  svolgimento  di una documentata attivita' di ricerca di cui
all'art. 2, lettere b), c) e d);
      3) pubblicazioni e/o lavori in corso di stampa.
    Il  colloquio  e'  diretto  ad accertare il possesso da parte del
candidato  della competenza nel settore di ricerca di cui all'art. 2,
lettere b),  c)  e  d), in relazione all'attivita' lavorativa ed alla
produzione  scientifica  pregressa.  Il colloquio tende, altresi', ad
accertare la conoscenza della lingua inglese.
    Il  giorno e la sede del colloquio sono comunicati ai candidati a
mezzo  lettera  raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici
giorni  prima  della  data  di  inizio  della  prova medesima. Nessun
rimborso e' dovuto ai candidati che sostengono il colloquio, anche se
in sede diversa da quella di residenza. Il colloquio e' pubblico.
    Per  essere  ammessi a sostenere il colloquio, i candidati devono
essere  muniti  di  idoneo  documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia.
    Per  la  valutazione  dei  titoli e del colloquio, la commissione
selezionatrice   dispone   complessivamente   di   100  punti,  cosi'
ripartiti:
      a) titoli fino ad un massimo di 70 punti;
      b) colloquio fino ad un massimo di 30 punti.