Art. 3. La selezione e' per titoli e colloquio. La valutazione dei titoli e' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie di seguito elencate: 1) titolo di studio ed altri titoli pertinenti; 2) svolgimento di una documentata attivita' di ricerca di cui all'art. 2, lettere b), c) e d); 3) pubblicazioni e/o lavori in corso di stampa. Il colloquio e' diretto ad accertare il possesso da parte del candidato della competenza nel settore di ricerca di cui all'art. 2, lettere b), c) e d), in relazione all'attivita' lavorativa ed alla produzione scientifica pregressa. Il colloquio tende, altresi', ad accertare la conoscenza della lingua inglese. Il giorno e la sede del colloquio sono comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della data di inizio della prova medesima. Nessun rimborso e' dovuto ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza. Il colloquio e' pubblico. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati devono essere muniti di idoneo documento di riconoscimento, provvisto di fotografia. Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione selezionatrice dispone complessivamente di 100 punti, cosi' ripartiti: a) titoli fino ad un massimo di 70 punti; b) colloquio fino ad un massimo di 30 punti.