Art. 5.
    I  candidati  sono  giudicati  da  una  commissione  nominata con
provvedimento del direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera.
    La commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri di
valutazione  ai  quali  intende  attenersi, con specifico riferimento
alle caratteristiche dell'attivita' richiesta.
    Ai  fini  della valutazione dei titoli, la commissione redige una
scheda  per  ogni  singolo  candidato,  contenente  l'indicazione dei
titoli posseduti e la valutazione ad essi attribuita.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
redige  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
punteggio  riportato  da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario della commissione, e' affisso all'albo
dell'Istituto di fisica dell'atmosfera.
    Al  termine  dei  lavori  la commissione redige la graduatoria di
merito.  La  valutazione  complessiva  e' determinata dalla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio.
    A  parita'  di  merito, la preferenza e' determinata dalla minore
eta' del candidato.
    Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con
sottoscrizione  in  ogni  pagina del presidente, dei componenti e del
segretario.
    Il  direttore  dell'Istituto  di  fisica  dell'atmosfera,  previa
verifica  della  regolarita'  formale  degli  atti della procedura di
selezione,  comunica a ciascun candidato l'esito della selezione. Con
successivo provvedimento nomina i vincitori della selezione.
    La  graduatoria  di  merito  e'  pubblicata  a cura del direttore
dell'Istituto  di fisica dell'atmosfera, mediante affissione all'albo
dell'Istituto.