Art. 5. I candidati sono giudicati da una commissione nominata con provvedimento del direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera. La commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri di valutazione ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche dell'attivita' richiesta. Ai fini della valutazione dei titoli, la commissione redige una scheda per ogni singolo candidato, contenente l'indicazione dei titoli posseduti e la valutazione ad essi attribuita. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio riportato da ciascuno di essi. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso all'albo dell'Istituto di fisica dell'atmosfera. Al termine dei lavori la commissione redige la graduatoria di merito. La valutazione complessiva e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio. A parita' di merito, la preferenza e' determinata dalla minore eta' del candidato. Le operazioni compiute dalla commissione vengono verbalizzate con sottoscrizione in ogni pagina del presidente, dei componenti e del segretario. Il direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera, previa verifica della regolarita' formale degli atti della procedura di selezione, comunica a ciascun candidato l'esito della selezione. Con successivo provvedimento nomina i vincitori della selezione. La graduatoria di merito e' pubblicata a cura del direttore dell'Istituto di fisica dell'atmosfera, mediante affissione all'albo dell'Istituto.