Art. 6.
    I  candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, della
documentazione  presentata  ai  fini della selezione. La restituzione
viene  effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine, l'Istituto di fisica dell'atmosfera non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.