Art. 8. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ente per le finalita' di gestione della selezione e sono trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti vengono conservati per un periodo di almeno cinque anni. Il conferimento di tali dati al CNR e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I medesimi dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge. Il responsabile del trattamento dei dati raccolti e conservati presso l'Istituto di fisica dell'atmosfera e' il direttore dell'Istituto stesso.