Art. 8.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
l'Ente  per  le finalita' di gestione della selezione e sono trattati
presso  una  banca  dati  automatizzata  per la gestione del rapporto
conseguente  alla  stessa. Gli atti vengono conservati per un periodo
di almeno cinque anni.
    Il conferimento di tali dati al CNR e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    I   medesimi  dati  possono  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    Gli  interessati  godono  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della
citata legge.
    Il  responsabile  del  trattamento dei dati raccolti e conservati
presso   l'Istituto   di   fisica   dell'atmosfera  e'  il  direttore
dell'Istituto stesso.