Art. 9.
    Le  procedure  di  reclutamento si conformano si principi fissati
dall'art. 36  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29,  e
successive   modificazioni  ed  integrazioni  e,  per  le  parti  non
incompatibili   con  quanto  previsto  dall'art. 36,  si  applica  la
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
    Ai  titolari dei contratti di cui all'art. 7 viene corrisposto il
trattamento  economico previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro  del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
stipulato  il  data  7 ottobre  1996,  per il profilo di ricercatore,
terzo livello professionale.
      Roma, 20 gennaio 2000
                                             Il direttore: Mugnai