Art. 9. Le procedure di reclutamento si conformano si principi fissati dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 36, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai titolari dei contratti di cui all'art. 7 viene corrisposto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il data 7 ottobre 1996, per il profilo di ricercatore, terzo livello professionale. Roma, 20 gennaio 2000 Il direttore: Mugnai