Art. 11. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la direzione gestione risorse umane - Ufficio amministrazione del personale deIl'OGS per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati unicamente per le finalita' inerente a concorso e alla gestione della borsa di studio conseguente. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non, conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Borgo Grotta Gigante, 31 dicembre 1999 Il presidente: Marson