Art. 7.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso il Consiglio nazionale delle ricerche - Reparto II - Concorsi,
per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del  rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche - Reparto II - Concorsi e borse di
studio  -  Piazzale  Aldo  Moro  n. 7  -  00185  Roma,  titolare  del
trattamento.
                                                Roma, 2 febbraio 2000
                                            Il presidente: Bianco