Art. 6.

                            Prove d'esame

    Gli  esami consisteranno in due prove scritte, di cui una pratica
o  a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale come da allegato
programma (allegato B).
    La  data  ed  il luogo di svolgimento della prova scritta e della
prova  pratica  o  a  contenuto teorico-pratico saranno comunicati ai
candidati  mediante  raccomandata  a.r.,  non meno di quindici giorni
prima della data fissata per l'effettuazione delle prove stesse.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato in ognuna delle due prove una votazione di almeno 21/30.
    L'avviso  per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli
candidati  almeno  venti  giorni  prima di quello in cui essi debbono
sostenerlo   mediante   raccomandata  a.r.  Ai  medesimi  sara'  data
contemporaneamente  comunicazione  del voto riportato nelle prime due
prove.
    Il  colloquio  si  svolgera'  in  un'aula  aperta al pubblico, di
capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
    Al  termine  di  ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno  riportato;  tale  elenco verra' affisso all'albo della sede
ove si svolgeranno gli esami.
    Il  colloquio  si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno  essere  muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento in corso di validita':
      carta d'identita';
      patente;
      tessera di riconoscimento postale;
      libretto di porto d'armi;
      passaporto.